Il principio di legalità, che permea l’intero sistema giuridico, trova piena applicazione anche nell’ambito degli appalti pubblici, imponendo alle stazioni appaltanti di operare nel rispetto delle norme vigenti. Questo principio si riflette, in particolare, nella regola della tassatività dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, come evidenziato dal recente Parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.395 del 30 luglio 2024.
Il caso in esame
L’ANAC è stata chiamata a pronunciarsi su un caso riguardante una procedura negoziata indetta da un Comune per l’affdamento del servizio di tesoreria comunale. Il bando di gara, tra i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, prevedeva il possesso da parte degli operatori economici di un patrimonio netto annuo non inferiore a € 20.000.000,00. Una società, ritenendo tale requisito eccessivamente stringente rispetto all’oggetto del contratto, di importo pari a € 116.200,00, ha presentato istanza all’ANAC, contestando la legittimità della clausola del bando.
La decisione dell’ANAC
L’Autorità, con il Parere in esame, ha accolto l’istanza della società, dichiarando illegittima la clausola che prevedeva il requisito del patrimonio netto. A fondamento della propria decisione, l’ANAC ha richiamato il principio di tassatività dei requisiti speciali di partecipazione alle gare d’appalto, desumibile dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Le motivazioni
Nello specifico, il comma 11 dell’art. 100 prevede che, in sede di qualificazione degli operatori economici per le procedure di appalto di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possano richiedere:
● come requisito di capacità tecnica e professionale, l’aver eseguito, nel triennio precedente, contratti analoghi a quello oggetto di affidamento.
● come requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente.
Il successivo comma 12, inoltre, dispone che la stazione appaltante non può prevedere ulteriori requisiti di partecipazione, salvo la richiesta di specifici impegni sociali.
L’ANAC ha quindi evidenziato come la previsione di un requisito ulteriore e più stringente rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa, come nel caso di specie, si ponga in contrasto con il principio di tassatività e con l’esigenza di garantire una leale concorrenza tra gli operatori economici.
La richiesta di un patrimonio netto di venti milioni di euro, a fronte di un appalto di importo nettamente inferiore, è stata pertanto ritenuta illegittima, in quanto sproporzionata e non giustificata da esigenze particolari.
Conclusioni
Il Parere ANAC n. 395/2024 ribadisce l’importanza del rispetto del principio di legalità e della tassatività dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto.
Le stazioni appaltanti sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle previsioni normative, evitando di introdurre requisiti non previsti dalla legge o sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto. In caso contrario, le clausole del bando che si porranno in contrasto con la normativa vigente saranno passibili di impugnazione, con conseguente rischio di contenzioso e ritardi nell’aggiudicazione dell’appalto.