Consiglio di Stato, sez. V, 14.08.2024 n. 7128: il parametro improprio della giustificazione delle offerte e la proporzionalità

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 7128 del 14 agosto 2024, ha dichiarato che sul piano della proporzionalità è stato introdotto un parametro di valutazione improprio ed eccessivo. Il TAR Lombardia ha stabilito che, per giustificare le voci di un’offerta, siano necessarie fatture quietanzate. Tuttavia, questa impostazione contrasta con la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato sui preventivi

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiaramente orientata verso l’ammissibilità dei preventivi come documentazione sufficiente per giustificare le offerte. Come affermato nella sentenza Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2018, n. 4537, “In linea di massima deve ammettersi che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi”. Questa posizione è stata confermata anche in successive sentenze.

In particolare, nella sentenza Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2020, n. 4856, si ribadisce che “è infatti possibile produrre in sede di verifica dell’anomalia preventivi dell’impresa fornitrice con valore probante delle condizioni particolarmente vantaggiose spuntate dal concorrente di una gara pubblica”. Ulteriori conferme si trovano nelle sentenze Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1516; V, 25 luglio 2019, n. 5259; V, 8 aprile 2019, n. 2281; e 7 giugno 2017, n. 2736.

In aggiunta, la sentenza Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2023, n. 3085 afferma che “in linea di massima deve ammettersi che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi”. Questi documenti rivestono un “valore probante” e sono ritenuti sufficienti per dimostrare la congruità dell’offerta.

Il problema delle fatture quietanzate

L’imposizione di fornire fatture quietanzate per ogni voce dell’offerta rappresenta un onere eccessivo. L’acquisizione di preventivi è una pratica accessibile a tutti gli operatori e consente una valutazione più equa. Al contrario, richiedere fatture quietanzate per tutte le voci di un’offerta (a esempio 58 voci) è considerato una “probatio diabolica”, che solo pochi operatori privati possono affrontare. Questo requisito può escludere molti concorrenti e non tiene conto della fluttuazione dei prezzi nel settore edilizio.

Le implicazioni per la concorrenza e la parità di trattamento

L’introduzione di tale parametro può compromettere seriamente la libertà di impresa e penalizzare la concorrenza leale. Se la procedura richiede fatture quietanzate, si rischia di premiare solo pochi operatori in grado di soddisfare tale requisito, con un grave vulnus per la parità di trattamento che dovrebbe governare le pubbliche gare.

La mancanza di proporzionalità

Il meccanismo introdotto dal TAR Lombardia è illegittimo sotto il profilo della proporzionalità. La richiesta di fatture quietanzate, piuttosto che preventivi, si rivela sproporzionata e può creare ostacoli ingiustificati per molti operatori economici. La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia l’importanza di applicare criteri di valutazione che rispettino i principi di equità e proporzionalità, garantendo così una competizione giusta e aperta a tutti gli operatori.