Con la sentenza n. 938 del 19 luglio 2024, il Tar Puglia, Lecce, Sez. II, stabilisce un principio giuridico di notevole impatto per le procedure di affidamento. In particolare, la sentenza si è concentrata sull’obbligo della stazione appaltante di considerare gli aggiornamenti retributivi sopravvenuti durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ritenendo che tali aggiornamenti debbano necessariamente influenzare la valutazione di attendibilità dell’offerta, anche in presenza del principio del tempus regit actum.
Il caso
La questione verteva sull’aggiornamento delle tabelle retributive, avvenuto tramite un decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 marzo 2024, successivamente all’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma prima della conclusione dello stesso e dell’aggiudicazione della gara, avvenuta il 27 marzo 2024. Il punto centrale della controversia riguardava la possibilità o meno di considerare tali aggiornamenti retributivi ai fini della verifica dell’anomalia, e se la Stazione appaltante fosse tenuta ad effettuare una nuova valutazione dell’offerta alla luce di questi adeguamenti sopravvenuti.
La pronuncia del Tar Puglia
Il Tar Puglia, richiamando precedenti pronunce del Consiglio di Stato (tra cui Cons. St. n. 6652/2023 e n. 453/2024), ha chiarito che l’aggiornamento delle tabelle retributive, intervenuto in corso di procedura, deve essere considerato dalla Stazione appaltante nel valutare l’attendibilità dell’offerta economica. La corte ha precisato che il principio del tempus regit actum non può essere invocato per escludere la rilevanza di tali aggiornamenti, in quanto essi hanno un’immediata applicabilità ai rapporti di lavoro nell’ambito dell’esecuzione della commessa.
La Ratio della verifica dell’anomalia
La verifica dell’anomalia dell’offerta è volta a garantire che l’offerta anormalmente bassa sia comunque sostenibile e in grado di garantire la regolare esecuzione dell’appalto, a tutela dell’interesse pubblico. Pertanto, la Stazione appaltante ha l’obbligo di considerare qualsiasi modifica sostanziale ai costi, come gli aggiornamenti retributivi, intervenuti durante la procedura di aggiudicazione.
Critiche alla tesi della controinteressata
La tesi difensiva della controinteressata, secondo cui la variazione dei costi del lavoro rientrerebbe nella revisione del prezzo ex art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, è stata rigettata. Il Tar ha precisato che tale revisione si applica ai contratti già in fase esecutiva, non alle procedure di affidamento ancora in corso. Di conseguenza, gli aggiornamenti retributivi dovevano essere valutati nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, non potendo essere posticipati alla fase esecutiva.
La sentenza del Tar Puglia, Lecce, Sez. II, n. 938/2024, rappresenta un’importante conferma della necessità per le Stazioni appaltanti di tenere conto di ogni sopravvenienza normativa o retributiva in grado di incidere sull’equilibrio economico delle offerte durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia. Questo orientamento giurisprudenziale rafforza la tutela dell’interesse pubblico nella regolare esecuzione degli appalti pubblici e impone agli operatori economici di adeguarsi tempestivamente ai nuovi parametri economici stabiliti dalla normativa vigente.