Malfunzionamento informatico e condizioni per riapertura dei termini: sentenza TAR Palermo 24.06.2024 n. 2038

Il TAR Palermo, con sentenza n. 2038 del 24 giugno 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle conseguenze di malfunzionamenti informatici durante la procedura di presentazione telematica delle offerte nell’ambito degli appalti pubblici. La decisione della Sezione, condivisa dal Collegio, si inserisce nel contesto normativo delineato dal d.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all’art. 25, comma 2.

Diritto alla rimessione in termini

Il primo punto fondamentale stabilito dal TAR riguarda il diritto dell’operatore economico di essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta qualora quest’ultima non possa essere trasmessa entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante. Tale diritto trova fondamento nell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, il quale sancisce che l’operatore economico non può essere penalizzato per cause che non sono a lui imputabili, in particolare per disfunzioni del sistema di comunicazione elettronica messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Responsabilità della stazione appaltante

Un aspetto importante della sentenza è la chiara attribuzione alla stazione appaltante del rischio connesso ai malfunzionamenti informatici. Il TAR sottolinea che “le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico”. Pertanto, la stazione appaltante deve assumersi la responsabilità della “causa ignota” del malfunzionamento, salvo che non sia possibile dimostrare con certezza che il disguido sia attribuibile a negligenza dell’operatore economico.

Principio di autoresponsabilità

Il principio di autoresponsabilità viene ribadito con forza dalla Sezione. In caso di comprovata negligenza del singolo operatore economico, nessuna rimessione in termini può essere riconosciuta. La sentenza evidenzia che gli operatori economici, resi edotti ex ante delle modalità tecniche di presentazione dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo, devono agire tempestivamente per evitare problemi legati alla trasmissione dell’offerta.


La sentenza chiarisce ulteriormente le condizioni in cui opera il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, già previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Meccanismo di sospensione e proroga dei termini

Questo meccanismo si applica esclusivamente nelle seguenti situazioni:

  • malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante;
  • incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (ossia, se per un malfunzionamento del sistema o per negligenza dell’operatore economico).

In tutti gli altri casi, in particolare quando è dimostrabile la negligenza dell’operatore economico, il meccanismo di sospensione e proroga non può essere attivato.
La decisione del TAR Palermo si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, richiamando precedenti sentenze come quella del TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383. Quest’ultima aveva già posto l’accento sulla necessità per gli operatori economici di attenersi scrupolosamente alle regole tecniche di presentazione delle offerte, evidenziando l’importanza di attivarsi con anticipo per evitare problemi di trasmissione.

La sentenza n. 2038 del 24 giugno 2024 del TAR Palermo rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione delle procedure di appalto pubblico in ambito telematico. Riaffermando il diritto degli operatori economici a non subire conseguenze negative per malfunzionamenti informatici imputabili alla stazione appaltante e ribadendo il principio di autoresponsabilità, il TAR Palermo fornisce indicazioni chiare e precise che mirano a garantire l’equità e la trasparenza nelle procedure di gara. Queste linee guida sono fondamentali per assicurare una corretta gestione delle offerte telematiche, tutelando sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti.