In risposta alla richiesta pervenuta in data 5 febbraio 2024 in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, il Consiglio dell’Anac, riunitosi in data 13 marzo 2024, ha preso in considerazione i seguenti aspetti.
Competenza dell’Autorità
Preliminarmente, si precisa che l’Autorità Nazionale Anticorruzione non è competente per il rilascio di pareri preventivi relativi ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, né alla stipula di contratti d’appalto o di concessione. Tuttavia, si esercita un’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, come previsto dal Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023.
Richiesta di parere
L’Amministrazione richiedente chiede se sia possibile utilizzare una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in questione, sottolineando che tale procedura sembra più idonea a garantire una più ampia concorrenza, come motivato nella decisione di indire la procedura stessa.
Si richiama l’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Tuttavia, tale disposizione non chiarisce esplicitamente se sia consentito il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento per tutti i contratti sotto soglia o solo per casi specifici.
Interpretazione normativa
Per dirimere tale dubbio interpretativo, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20 novembre 2023, la quale chiarisce che le disposizioni dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici mirano a garantire celerità e semplificazione nella selezione del contraente, senza escludere la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Pertanto, si conferma la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie anche per gli affidamenti sotto soglia, in base alle valutazioni della stazione appaltante.
Alla luce di quanto esposto, pertanto è consentito, in via generale, il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, come specificato nell’articolo 50 del d.lgs. 36/2023. Si suggerisce alla stazione appaltante di valutare attentamente gli atti e i provvedimenti da adottare in base alle considerazioni espresse, garantendo il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Infine, in merito al processo di digitalizzazione della procedura di gara, si comunica che è possibile procedere mediante scheda P2_16, come indicato nell’istanza.
Risoluzione dei dubbi interpretativi
Concludendo, si affida alla stazione appaltante l’onere di valutare attentamente la situazione specifica e di adottare gli atti necessari conformemente all’indirizzo generale fornito nel presente parere, al fine di garantire la corretta esecuzione dell’appalto in questione.