L’evoluzione digitale nel settore degli appalti pubblici ha introdotto nuove dinamiche e sfide, portando all’adozione di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara. In questo contesto, la sentenza del TAR Napoli, Sez. II, 01/02/2024, n. 800, offre importanti chiarimenti sulla responsabilità degli operatori economici e sulle procedure digitali. Nel dettaglio, esamineremo le disposizioni del bando di gara e analizzeremo i fatti riferiti dalla ricorrente.
Piattaforma digitale e distinzione tra “caricamento” e “ricevimento” dell’offerta
Il bando di gara in esame richiedeva alle imprese partecipanti l’utilizzo della piattaforma telematica per la presentazione delle offerte entro il termine perentorio del 09/10/2023 alle ore 12. È fondamentale comprendere la distinzione tra le fasi di “caricamento” e “ricevimento” dell’offerta, in quanto la corretta esecuzione di entrambe è cruciale per la partecipazione regolare alla gara.
Imputabilità e conseguenze dei ritardi nella gara telematica
La società in questione, in qualità di mandataria del RTI ricorrente, ha eseguito con diligenza gli adempimenti previsti dal bando di gara. Prima dell’orario limite, ha caricato sulla piattaforma tutti i documenti necessari, compresa l’offerta economica, la documentazione temporale, quella amministrativa e l’offerta tecnica. Questi passaggi sono stati eseguiti in modo tempestivo, dimostrando l’impegno della società nel rispettare le scadenze stabilite.
Malfunzionamento del sistema e ritardo nella ricezione delle offerte
La sentenza evidenzia che la piattaforma potrebbe aver subito rallentamenti a causa del sovraffaticamento dovuto all’ingente volume di dati trasmessi da diversi operatori economici nel breve periodo precedente la scadenza. In questi contesti, è fondamentale comprendere che eventuali ritardi nella ricezione delle offerte non possono essere imputati agli operatori economici.
Principi di par condicio e favor partecipationis
La giurisprudenza stabilisce chiari principi, sottolineando che la responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti del sistema non può ricadere sugli operatori economici. Il principio di par condicio e favor partecipationis garantisce che gli operatori economici non siano penalizzati per circostanze al di fuori del loro controllo.
Applicazione dei principi di proporzionalità
La sentenza sottolinea anche l’applicazione del principio di proporzionalità. In particolare, si evidenzia che attribuire significato a un ritardo di soli otto secondi sarebbe sproporzionato e contraddirebbe il principio stesso. In tal senso, la gravità della sanzione espulsiva non può applicarsi a un operatore che ha caricato tempestivamente i dati necessari sulla piattaforma.
La sentenza del TAR Napoli fornisce importanti linee guida sulla responsabilità degli operatori economici nelle gare telematiche. La distinzione tra “caricamento” e “ricevimento,” insieme ai principi di par condicio, favor partecipationis e proporzionalità, costituisce un quadro normativo essenziale per garantire la correttezza delle procedure digitali e la partecipazione equa degli operatori economici.