Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n.26 del 02.01.2024, fornisce importanti chiarimenti in merito al danno da mancata aggiudicazione. Attraverso una riflessione sull’annullamento dell’aggiudicazione in un caso precedente, conclusosi con la sentenza del Tar Lombardia, Sez. III, del 10 febbraio 2009, n. 1235, la giurisprudenza traccia linee guida chiare. Esaminiamo i principali punti salienti:
Imputazione obiettiva del danno
La responsabilità per il danno da mancata aggiudicazione si imputa in termini obiettivi, indipendentemente dalla colpa della stazione appaltante. Si tratta di una compensazione surrogatoria, data l’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione del contratto.
Onere della prova
Il concorrente danneggiato ha l’onere di dimostrare in modo completo i presupposti del danno, sia sul piano dell’an (nella sua essenza) che sul piano del quantum (nell’entità). Il principio dispositivo opera senza temperamenti, richiedendo una dimostrazione dettagliata in un contesto di tutela risarcitoria.
Danno emergente e ristoro
Non è previsto il ristoro del danno emergente, in quanto i costi di partecipazione alla gara rimangono di regola a carico del concorrente. Il cumulo con l’utile prospetticamente derivante dalla possibile esecuzione della commessa potrebbe condurre a un ingiustificato arricchimento.
Lucro cessante e sua valutazione
Il lucro cessante include il mancato profitto e il danno curriculare. La valutazione non è ancorata a percentuali fisse, richiedendo un puntuale onere di allegazione e dimostrazione da parte del danneggiato. L’uso di valutazioni equitative è ammesso solo in casi di estrema difficoltà nella prova del danno.
Base di calcolo per il mancato utile
Il mancato utile non si basa sull’importo a base della gara ma sul margine di utile effettivo derivante dalla proposta dell’impresa danneggiata e dalla relativa offerta.
Ristoro del mancato utile
Il valore del mancato utile può essere ristorato solo se il danneggiato dimostra l’incapacità di utilizzare mezzi o maestranze in altri lavori. La mancanza di questa prova può portare a decurtazioni in ragione dell’aliunde perceptum vel percipiendum.
Danno curriculare e sua dimostrazione
Il danno curriculare, legato alla perdita di opportunità e prestigio professionale, deve essere dimostrato in modo puntuale. La perdita di qualificazione e la mancata acquisizione di elementi richiesti dal bando devono essere provate per procedere alla liquidazione nel quantum.
Rivalutazione monetaria e interessi
L’importo riconosciuto deve essere incrementato considerando la rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno dopo anno fino al soddisfo effettivo.
Queste linee guida offrono una panoramica completa e dettagliata sul calcolo e sulle regole del danno da mancata aggiudicazione, garantendo trasparenza e chiarezza in questo delicato aspetto delle gare d’appalto.