Clausole territoriali legittime se criteri premiali: il parere ANAC sulla gara del Comune di Arezzo

Le clausole territoriali legittime sono tali solo se impiegate come criteri premiali di valutazione dell’offerta e non come requisiti di partecipazione. Lo ha ribadito ANAC nel parere di precontenzioso n. 130 del 2 aprile 2025, che riguarda la procedura aperta per la manutenzione delle aree verdi del Comune di Arezzo.

Il fatto: la contestazione sulla lex specialis

La questione nasce dall’istanza presentata da ISAM S.r.l., esclusa dalla gara per un presunto squilibrio causato dalle clausole territoriali inserite nella lex specialis. In particolare, l’operatore lamentava che il possesso di una sede operativa nel territorio aretino fosse in realtà un vincolo alla concorrenza. La gara in oggetto, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, si riferiva a due lotti distinti: Arezzo centro e periferia sud-est, e Arezzo periferia e frazioni.

Cosa ha stabilito ANAC

Secondo l’Autorità, le clausole territoriali non sono illegittime di per sé, ma devono essere configurate esclusivamente come criteri premiali. È quanto previsto dall’art. 108, comma 7 del d.lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di valorizzare elementi come la prossimità territoriale nella valutazione tecnica, purché ciò avvenga nel rispetto della concorrenza e della massima apertura al mercato.

Nel caso specifico, i punteggi attribuiti alle clausole contestate erano contenuti e proporzionati (massimo 5 punti ciascuna su un totale di 85 punti per l’offerta tecnica). Inoltre, la stazione appaltante aveva giustificato tali criteri con la necessità di garantire efficienza e continuità del servizio, in conformità al principio del risultato richiamato dall’art. 1 del Codice.

La legittimità della discrezionalità amministrativa

ANAC ha ricordato che la scelta dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo se manifestamente illogica o discriminatoria. Nel caso di specie, non sono emerse irregolarità né elementi oggettivi di disparità. Il richiamo alla conoscenza del territorio e alla prossimità è stato considerato coerente con l’obiettivo di un’esecuzione più efficiente e reattiva del servizio.

Clausole territoriali: un equilibrio tra prossimità ed equità

Il parere chiarisce anche un punto fondamentale: il principio concorrenziale prevale su quello di prossimità. Tuttavia, l’integrazione dei due può avvenire attraverso criteri tecnici, senza precludere la partecipazione ad operatori non localizzati sul territorio. Ciò risulta in linea anche con la normativa europea, che tende a favorire le PMI locali, ma non consente vincoli che escludano la libera concorrenza.

Conclusione

Il parere ANAC n. 130/2025 conferma che le clausole territoriali sono ammissibili quando inserite con equilibrio, come strumento premiale e non come filtro d’accesso. La discrezionalità della stazione appaltante resta centrale, ma deve sempre coniugarsi con trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza. Una guida importante per tutte le amministrazioni che intendano valorizzare la conoscenza del territorio senza limitare il mercato.