Esclusione per incompleta compilazione dell’offerta economica

Il TAR Bologna, con la sentenza n. 271 del 19 marzo 2025, ha confermato l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per la mancata mancata compilazione integrale dell’Annesso all’offerta economica. Questa decisione ribadisce l’importanza del principio di autoresponsabilità nelle procedure di gara e della corretta compilazione della documentazione richiesta.

Il contesto della gara

La procedura negoziata riguardava la fornitura e il montaggio di arredi presso una caserma. L’importo stimato dell’appalto era pari a € 25.710,00, con aggiudicazione al prezzo più basso, secondo il criterio stabilito dal disciplinare di gara.

Nel disciplinare di gara era esplicitamente richiesto che l’Annesso all’offerta economica fosse compilato in ogni sua parte, indicando:

  • Marca del prodotto offerto;
  • Codice articolo del fornitore;
  • Denominazione commerciale del prodotto;
  • Prezzo unitario e totale.

Inoltre, la documentazione doveva includere tre dichiarazioni obbligatorie, necessarie per accettare le condizioni di gara e rispettare gli obblighi di riservatezza.

Le violazioni contestate

L’impresa concorrente aveva omesso di compilare i campi relativi alla marca, al codice articolo e alla denominazione commerciale dei prodotti offerti. Inoltre, mancavano le dichiarazioni obbligatorie. La ricorrente ha sostenuto che tali informazioni fossero desumibili dal Capitolato tecnico ma il TAR ha rilevato che il documento non era stato sottoscritto e che le informazioni contenute non erano sufficienti a integrare l’offerta.

Il principio di autoresponsabilità e l’impossibilità di soccorso istruttorio

Il TAR ha ribadito che il principio di autoresponsabilità impone ai concorrenti di rispettare scrupolosamente le prescrizioni della gara. Errori e omissioni nella compilazione della documentazione sono imputabili esclusivamente all’operatore economico. In particolare, nelle gare telematiche, il rispetto delle regole è essenziale per garantire la parità di trattamento tra i partecipanti.
Poiché l’incompletezza dell’offerta economica incideva su un elemento essenziale della gara, il TAR ha escluso la possibilità di sanare l’errore attraverso il soccorso istruttorio.

Decisione del TAR

Il TAR Bologna ha quindi respinto il ricorso e confermato l’aggiudicazione in favore di un’altra impresa. La sentenza sottolinea come il mancato rispetto delle prescrizioni formali della documentazione di gara possa comportare l’esclusione dalla procedura, senza possibilità di rettifica successiva.

Implicazioni per gli operatori economici

Questa sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di appalti pubblici, evidenziando l’assoluta necessità di un’attenta compilazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica. Gli operatori economici devono adottare la massima precisione nel predisporre i documenti richiesti, evitando errori che possano determinare l’esclusione dalla gara. Il caso rafforza inoltre l’orientamento secondo cui il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare lacune relative a elementi essenziali dell’offerta, garantendo così il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza nelle procedure di gara.