Con la sentenza n. 260 del 6 marzo 2025, il TAR di Perugia ha chiarito un aspetto fondamentale in materia di project financing: l’inapplicabilità dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990. Il Tribunale ha stabilito che l’Amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento quando la proposta di project financing non comporta alcun vantaggio economico concreto per il proponente, né determina una situazione giuridica tutelabile.
La delibera impugnata: nessun vantaggio economico per il privato
Il caso nasce dall’impugnazione di una delibera con cui l’Amministrazione ha dichiarato l’interesse pubblico per una proposta di project financing presentata da un soggetto privato. Tuttavia, il provvedimento non attribuiva alcun vantaggio economico diretto al proponente, limitandosi a riconoscere l’interesse pubblico della proposta.
Secondo il TAR di Perugia, non sussisteva alcun atto di revoca sostanziale, poiché il privato non aveva acquisito alcuna posizione giuridica tutelabile. Per questo motivo, non era necessario notificargli l’avvio del procedimento, né consentirgli di interloquire sulla revoca o modifica del provvedimento.
Project Financing: nessun obbligo di preavviso di rigetto
Un altro punto chiave della decisione riguarda l’inapplicabilità dell’obbligo di preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della Legge 241/1990. La Corte ha evidenziato che, nel project financing, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle proposte. Non essendo obbligata ad approvare la proposta e ad avviare la gara, e non avendo emesso alcun provvedimento pregiudizievole per il proponente, non era necessario alcun preavviso di rigetto.
Il project financing e la tutela giuridica del proponente
La decisione del TAR di Perugia si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che riconosce la specialità della disciplina del project financing. Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 196 del 5 gennaio 2024) aveva chiarito che la posizione del proponente non è giuridicamente tutelata sino alla fase conclusiva della gara. Di conseguenza, l’eventuale revoca della procedura prima dell’aggiudicazione non comporta diritti risarcitori, né giustifica richieste di danni per responsabilità precontrattuale.
La delibera ANAC n. 329 del 2021: un principio non applicabile
Il TAR ha anche affrontato il tema della delibera ANAC n. 329 del 2021, che richiama l’applicazione della disciplina generale del procedimento amministrativo nel project financing. Tuttavia, il Tribunale ha escluso che tale principio fosse applicabile nel caso in esame. La procedura, infatti, era ancora in una fase embrionale, senza che il progetto fosse stato valutato nella sua fattibilità o approvato formalmente dal Consiglio comunale.
Di conseguenza, l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non poteva trovare applicazione, non essendo ancora configurabile una posizione giuridica tutelabile per il privato.
Il proponente non ha diritto alla comunicazione
La sentenza n. 260 del 6 marzo 2025 del TAR Perugia ha confermato che, in una procedura di project financing, l’Amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento quando la proposta non conferisce al privato alcun vantaggio giuridico diretto. Inoltre, nelle fasi iniziali della procedura, non trovano applicazione né l’obbligo di preavviso di rigetto, né le regole generali del procedimento amministrativo, in quanto il proponente non ha ancora acquisito una posizione giuridica tutelabile.