Il divieto di commistione tra offerta tecnica-economica ed elementi ammessi negli appalti pubblici è stato recentemente chiarito dal Consiglio di Stato (sez.V,06.02.2025 n. 919). Questo principio fondamentale si articola in tre regole principali. Innanzitutto, le offerte tecniche ed economiche devono essere presentate in buste separate e sigillate. Inoltre, è vietato inserire elementi economici nell’offerta tecnica. Infine, l’apertura della busta economica deve avvenire solo dopo la valutazione dell’offerta tecnica.
Deroghe al divieto di commistione
Tuttavia, questo divieto non è assoluto. La giurisprudenza ammette l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica. Infatti, sono consentite voci a connotazione economica se rappresentano soluzioni realizzative dell’opera o del servizio. Quindi, è ammessa l’indicazione di elementi economici necessari per giustificare gli aspetti qualitativi dell’offerta. Però, questi elementi non devono permettere di ricostruire l’intera offerta economica. In altre parole, non devono rivelare il prezzo dell’appalto.
Il caso concreto: sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato n. 919 del 2025 ha analizzato un caso specifico. Una società, Co.Bit a r.l., ha contestato l’aggiudicazione di un appalto ad un consorzio, il Consorzio Stabile Argo s.c. a r.l. . La contestazione si basava su tre motivi principali:
- Modifica dei materiali: Co.Bit sosteneva che il consorzio aggiudicatario avesse proposto modifiche non consentite ai materiali per lo strato di fondazione, utilizzando un granulato di conglomerato bituminoso fresato.
- Valorizzazione economica: Co.Bit lamentava che l’offerta tecnica del consorzio avesse incluso costi dettagliati per una piattaforma innovativa, violando il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.
- Formazione del personale: Co.Bit riteneva che il consorzio non avesse fornito la documentazione necessaria per dimostrare la propria capacità formativa, un requisito per l’appalto.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi d’appello. In primo luogo, ha affermato che la modifica dei materiali non costituiva una violazione del disciplinare di gara. Inoltre, ha chiarito che l’indicazione dei costi per la piattaforma energetica era a titolo esemplificativo. Infine, ha confermato la valutazione della commissione sulla documentazione relativa alla formazione del personale.
Analisi dettagliata dei motivi di appello
- Modifica dei materiali: la sentenza ha evidenziato che il disciplinare non specificava le modalità di realizzazione dello strato di fondazione. Pertanto, l’uso del fresato non rappresentava una modifica sostanziale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’uso di materiali diversi da quelli prescritti non era motivo di esclusione. Inoltre, le eventuali autorizzazioni necessarie per l’uso del fresato rientrano nella fase esecutiva del contratto.
- Valorizzazione economica: il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’indicazione del costo della piattaforma era parziale e non permetteva di ricostruire l’offerta economica. Infatti, il costo era una stima indicativa. Quindi, non vi era una reale violazione del divieto di commistione. La sentenza richiama la giurisprudenza che ammette elementi economici nell’offerta tecnica se necessari per illustrare soluzioni tecniche.
- Formazione del personale: il Consiglio di Stato ha confermato che il disciplinare non richiedeva una documentazione tassativa per il requisito della formazione. Di conseguenza, la commissione di gara aveva discrezionalità nella valutazione della documentazione.
Conclusioni
In sintesi, questa sentenza del Consiglio di Stato ribadisce l’importanza del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. Tuttavia, ammette una certa flessibilità, consentendo l’inclusione di elementi economici necessari per giustificare soluzioni tecniche. In definitiva, il divieto non deve impedire di fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della qualità dell’offerta. Questo equilibrio garantisce trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici.