L’obbligo di verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL nelle gare d’appalto

Nelle procedure di gara, l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella documentazione di gara rappresenta una possibilità prevista dalla normativa. Tuttavia, affinché ciò sia consentito, è indispensabile che la stazione appaltante conduca una verifica stringente, assicurandosi che il CCNL alternativo garantisca condizioni equivalenti a quelle richieste nel bando. Il mancato rispetto di questa verifica può comportare l’illegittimità della procedura e l’annullamento dell’aggiudicazione. Questa questione è stata recentemente affrontata dal TAR Milano, che con la sentenza n. 296 del 30 gennaio 2025 ha stabilito un principio chiave per gli appalti pubblici: la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare la dichiarazione di equivalenza del CCNL indicato dall’operatore economico in fase di gara.

Il caso esaminato dal TAR

Nel caso di specie, l’aggiudicataria ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, indicando un CCNL diverso da quello richiesto dal Disciplinare di gara e depositando una dichiarazione di equivalenza. Tuttavia, l’ente concedente non ha proceduto alla verifica della dichiarazione, accettandola senza alcun controllo. Il Collegio ha ritenuto tale condotta in contrasto con l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che impone una verifica attenta dell’equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dal CCNL proposto.

La normativa di riferimento

L’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l’operatore economico può applicare un CCNL diverso da quello indicato nella documentazione di gara, a condizione che garantisca un livello di tutela equivalente. Tuttavia, l’ente concedente è tenuto a verificare tale dichiarazione prima dell’aggiudicazione, anche avvalendosi delle modalità previste dall’art. 110 del medesimo decreto.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024

Il legislatore è recentemente intervenuto con il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che ha modificato l’art. 11, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici. Dal 31 dicembre 2024, è espressamente previsto che:

  • gli operatori economici devono trasmettere la dichiarazione di equivalenza contestualmente all’offerta;
  • la stazione appaltante è obbligata a verificare la dichiarazione prima dell’aggiudicazione;
  • l’equivalenza può essere presunta in base ai criteri definiti dall’Allegato I.01.6 del D.Lgs. 36/2023.

Le conseguenze della mancata verifica

Il TAR ha sottolineato che l’omessa verifica della dichiarazione di equivalenza comporta l’illegittimità della procedura di gara. Nel caso concreto, la mancanza di un controllo ha reso fondato il ricorso del concorrente escluso. Infatti, la verifica della dichiarazione di equivalenza non è una mera formalità, ma un adempimento essenziale per garantire il rispetto delle condizioni contrattuali e la tutela dei lavoratori.

Il principio di massima partecipazione e la tutela dei lavoratori

La sentenza del TAR Milano bilancia due principi fondamentali: da un lato, la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, che consente agli operatori di organizzare la propria attività in modo flessibile; dall’altro, la necessità di tutelare i lavoratori, assicurando che il CCNL applicato offra condizioni equivalenti a quelle richieste in gara.

Conclusioni

La decisione del TAR Milano n. 296/2025 ribadisce un principio chiave per le gare d’appalto: la stazione appaltante deve verificare la dichiarazione di equivalenza del CCNL indicato dall’aggiudicatario. La mancata verifica può comportare l’annullamento dell’aggiudicazione e il rischio di contenziosi. Le recenti modifiche normative rafforzano tale obbligo, imponendo controlli più rigorosi e criteri chiari per la valutazione dell’equivalenza.