TAR Firenze, 21.01.2025 n. 95: subappalto o subfornitura? La decisione sul caso di esternalizzazione totale

La sentenza del TAR Firenze del 21 gennaio 2025, n. 95, ha stabilito una fondamentale distinzione tra subappalto e subfornitura nell’ambito degli appalti pubblici. La causa ha avuto come oggetto l’analisi dell’esternalizzazione totale delle prestazioni oggetto di un contratto d’appalto. In particolare, è stato necessario determinare se tali esternalizzazioni fossero da considerarsi subappalto o subfornitura.

Subappalto e subfornitura: differenze fondamentali

Il subappalto è disciplinato dall’art. 119, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. 36/2023. La legge definisce il subappalto come il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, assumendo organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. La giurisprudenza ha ribadito che la differenza sostanziale tra subappalto e subfornitura risiede nell’autonomia operativa del subappaltatore. Quest’ultimo deve operare con piena autonomia tecnica, economica e organizzativa, diversamente dal subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo dell’appaltatore, agisce sotto le sue direttive.

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso trattato dal TAR di Firenze, la questione centrale riguardava l’affermazione di una delle parti in causa che le prestazioni esternalizzate fossero da considerarsi subfornitura. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni affidate a terzi rispondessero ai criteri del subappalto, poiché i soggetti esterni operavano con totale autonomia rispetto alla società ricorrente principale. L’analisi della giurisprudenza ha messo in luce che, nel caso di subfornitura, il terzo soggetto coinvolto non è autonomo. Al contrario, in un rapporto di subappalto, il subappaltatore gestisce autonomamente la prestazione, senza dipendere direttamente dal ciclo produttivo dell’appaltatore principale.

Autonomia del subappaltatore

Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che non fosse stato provato alcun legame di dipendenza tecnica o economica tra l’appaltatore principale e i soggetti esterni. Inoltre, non era stata dimostrata la presenza di una struttura organizzativa che giustificasse un inserimento funzionale di un’impresa nel ciclo produttivo dell’altra.

Le regole sul subappalto secondo la legge

L’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che il subappalto può avvenire con l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni previste dal contratto d’appalto. La legge fornisce anche delle specifiche per determinare quando si configura il subappalto, come ad esempio quando l’importo supera una certa soglia o quando l’incidenza del costo della manodopera supera il 50%. Nel caso in questione, l’appaltatore principale aveva esternalizzato quasi la totalità delle prestazioni, configurando quindi una situazione di subappalto, e non di subfornitura.

Conclusioni sulla sentenza

Il TAR Firenze, quindi, ha confermato che le esternalizzazioni operative fatte dall’appaltatore principale fossero da considerarsi subappalto, in quanto i soggetti esterni hanno operato con piena autonomia. La sentenza ha anche precisato che la normativa non richiede l’applicazione di particolari requisiti quantitativi per configurare un subappalto, come invece accadeva sotto la precedente disciplina. Il caso analizzato dal TAR di Firenze segna un importante passo nell’interpretazione della normativa sugli appalti, chiarendo le differenze operative tra subappalto e subfornitura. Gli operatori del settore devono prestare particolare attenzione a queste distinzioni, poiché la corretta qualificazione delle esternalizzazioni può influenzare il regolare svolgimento di un contratto d’appalto pubblico.

Implicazioni per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti devono essere consapevoli che, in presenza di esternalizzazioni, è necessario verificare se si tratti di subappalto o subfornitura. Ricordiamo che le due figure giuridiche hanno implicazioni diverse per quanto riguarda la gestione dei rischi e delle responsabilità. È fondamentale che i contratti di appalto siano redatti con attenzione. Ciò consente di evitare problematiche legali derivanti da una scorretta qualificazione degli accordi con i subappaltatori. In definitiva, la decisione del TAR Firenze ha ribadito che la distinzione tra subappalto e subfornitura non è meramente formale, ma ha rilevanti conseguenze pratiche nell’ambito della gestione degli appalti pubblici.