Nomina del RUP e responsabilità negli appalti pubblici: la sentenza del TAR Firenze n. 1257/2024

La sentenza del TAR Firenze n. 1257 del 7 novembre 2024 stabilisce nuove interpretazioni sulla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e le relative responsabilità negli appalti pubblici. Questa decisione pone attenzione sull’organizzazione amministrativa delle stazioni appaltanti e sulla divisione delle responsabilità.

Nomina del RUP e art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici

L’articolo 15, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici permette alle stazioni appaltanti di nominare diversi responsabili per le varie fasi di un progetto. Pur mantenendo l’unicità del RUP, è possibile suddividere le responsabilità tra due figure:

  • un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
  • un responsabile per la fase di affidamento.

In questo modo, ogni fase è affidata a figure con competenze specifiche, senza alterare il ruolo di supervisione e coordinamento del RUP.

Diversità delle competenze nelle fasi degli appalti pubblici

La normativa riconosce che le diverse fasi degli appalti pubblici richiedono competenze specifiche. La programmazione e progettazione, ad esempio, necessitano di capacità analitiche e di visione strategica. L’affidamento, invece, richiede competenze tecniche in ambito giuridico e gestionale. La divisione delle responsabilità permette una gestione più efficiente e specializzata delle varie fasi.

Il ruolo della Corte Costituzionale nella definizione delle competenze

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2011, ha chiarito che l’organizzazione del RUP rientra nella “organizzazione amministrativa” riservata alle Regioni (art. 117, comma 4, Costituzione). Questo significa che le Regioni hanno autonomia normativa in materia di organizzazione amministrativa, purché rispettino l’unicità del centro di responsabilità rappresentato dal RUP.

Tale autonomia implica che le Regioni possano definire le modalità organizzative senza violare i principi statali, purché non si tratti di materie di competenza concorrente, dove intervengono i principi fondamentali dello Stato.

La Regione Toscana e l’autonomia organizzativa

La Regione Toscana, con la delibera della Giunta n. 1258/2023 e la successiva legge regionale n. 15/2024, ha esercitato la propria autonomia organizzativa. Ha stabilito che il Settore Contratti, tramite il dirigente responsabile, può approvare l’elenco delle offerte ammesse ed escluse. Questa disposizione non modifica le funzioni di supervisione e coordinamento del RUP, ma le integra.

Limiti delle disposizioni statali e potere normativo regionale

Le disposizioni statali, contenute nell’Allegato I.2, prevedono che le norme regionali in materia organizzativa resteranno valide fino all’adozione di un regolamento governativo ai sensi della legge 400/1988. Tale regolamento, però, si applicherà solo alle amministrazioni statali, lasciando alle Regioni autonomia normativa per la propria organizzazione.

La sentenza del TAR Firenze n. 1257/2024

La sentenza del TAR Firenze n. 1257/2024 conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare più responsabili di procedimento per le diverse fasi di un progetto, mantenendo l’unicità del RUP come centro di responsabilità. La Regione Toscana ha agito nei limiti della sua autonomia, rispettando la normativa nazionale e la giurisprudenza costituzionale. Questa sentenza rappresenta un importante chiarimento sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni nella gestione degli appalti pubblici, valorizzando le competenze specifiche e garantendo una maggiore efficacia organizzativa nelle procedure di gara.