Il TAR Napoli, con sentenza n. 800 del 1° febbraio 2024, ha stabilito che un ritardo nel caricamento della documentazione su una piattaforma telematica non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara d’appalto. Questa decisione è di particolare rilievo per gli operatori economici che partecipano a procedure online, dove i sistemi telematici possono presentare criticità.
Il caso e le circostanze
La controversia ha avuto origine dal ricorso della -OMISSIS- SRL, mandataria del costituendo RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), che ha caricato la documentazione di gara sulla piattaforma il 9 ottobre 2023, pochi minuti prima della scadenza fissata alle 12:00. Tuttavia, il sistema non ha confermato il completamento del caricamento entro il termine, generando una situazione contestata dalla ricorrente.
La documentazione è stata caricata come segue:
- Ore 11:19:54: Offerta economica;
- Ore 11:20:31: Documentazione dell’offerta temporale;
- Ore 11:50:31: Documentazione amministrativa;
- Ore 11:58:53: Offerta tecnica.
Nonostante tutto sia stato caricato prima delle 12:00, il sistema non ha confermato l’avvenuto caricamento entro la scadenza.
La posizione della ricorrente
La -OMISSIS- SRL sostiene che il bando non imponeva un termine iniziale per il caricamento della documentazione. Quindi, il caricamento a due ore dalla scadenza è ritenuto congruo e nei tempi ordinari per completare l’operazione. La ricorrente afferma inoltre che il ritardo nella conferma non è attribuibile a propria negligenza, bensì a un rallentamento del sistema, dovuto al sovraccarico di dati.
La decisione del TAR Napoli
Il TAR ha ritenuto che non è giusto escludere un concorrente quando il ritardo è causato da un sovraccarico del sistema non imputabile all’operatore. La sentenza richiama i principi di par condicio e favor partecipationis nelle procedure di gara, sottolineando come un ritardo minimo non giustifichi una sanzione espulsiva.
Precedenti giurisprudenziali a supporto
Il TAR Napoli ha richiamato diversi precedenti del Consiglio di Stato:
- Consiglio di Stato, sez. III, n. 86/2020: stabilisce che rallentamenti del sistema telematico non imputabili al concorrente non comportano l’esclusione.
- Consiglio di Stato, sez. V, n. 7922/2019: il malfunzionamento del sistema è responsabilità dell’ente organizzatore, non dell’operatore.
Un precedente importante per le gare telematiche
Questa sentenza rappresenta un’importante tutela per gli operatori economici nelle gare pubbliche telematiche. La responsabilità dei malfunzionamenti della piattaforma è attribuita all’ente organizzatore, non ai partecipanti, tutelando così il principio di concorrenza e partecipazione equa.