Il nuovo Regolamento, emanato con Decreto del Presidente SNA n. 176/2024 del 9 ottobre 2024, disciplina gli aspetti operativi e attuativi dei requisiti per l’accreditamento delle istituzioni formative in materia di appalti pubblici.
Quadro normativo
Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), all’articolo 63, comma 10, affida alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) la definizione dei requisiti per l’accreditamento delle istituzioni, pubbliche o private senza scopo di lucro, che svolgono attività formative in materia di appalti pubblici. La SNA, per l’elaborazione dei requisiti, si è avvalsa di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di SNA, ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Presentazione dell’istanza di accreditamento
Le istituzioni che intendono ottenere l’accreditamento devono presentare istanza alla SNA tramite la piattaforma PICA. L’istanza si compone di due parti:
- prima parte – accreditamento dell’istituzione: contiene i dati dell’istituzione e l’indicazione dei requisiti soggettivi. Questa parte va compilata una tantum, solo al primo accesso alla piattaforma;
- seconda parte – accreditamento del corso: include la candidatura e la descrizione dei singoli corsi proposti per l’accreditamento, con l’indicazione dei requisiti oggettivi delle attività formative.
L’istanza è considerata perfezionata, e quindi valutabile, solo dopo l’inserimento di almeno un corso utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti. I soggetti di cui alla sezione 4, lettera a) delle Linee-guida, sono ammessi direttamente alla presentazione delle proposte formative, fermo restando la verifica dei requisiti per l’accreditamento dei singoli corsi.
La dichiarazione di dati non veritieri nell’istanza comporta il mancato accreditamento e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
Iter e scadenze della procedura di accreditamento
Le istanze di accreditamento possono essere presentate entro le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla scadenza, sono esaminate da una Commissione di valutazione istituita presso la SNA.
Al termine della valutazione, la Commissione trasmette al Presidente della SNA l’elenco delle istituzioni e dei relativi corsi per i quali propone l’accreditamento o il diniego.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco, quest’ultimo emana un decreto con i provvedimenti di accreditamento o diniego, che vengono comunicati alle istituzioni interessate tramite PEC a cura della Segreteria tecnica. L’istituzione proponente può monitorare lo stato della sua istanza (“presentata”, “accettata” o “rifiutata”) accedendo alla piattaforma PICA.
L’elenco delle istituzioni e dei corsi accreditati viene pubblicato sul sito web della SNA.
Composizione e funzioni della commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Presidente della SNA ed è composta da tre membri:
1. un rappresentante della SNA, con funzioni di Presidente;
2. un rappresentante dell’ANAC;
3. un rappresentante del MIT.
Dura in carica tre anni ed è rinnovabile. La carica di membro della Commissione non prevede compensi o emolumenti.
La Commissione è supportata da una Segreteria tecnica, nominata con decreto del Segretario generale della SNA. Questa effettua controlli a campione sull’effettivo possesso e sulla permanenza dei requisiti dichiarati dalle istituzioni richiedenti l’accreditamento. Gli esiti dei controlli sono comunicati alla Commissione.
Obblighi a carico delle istituzioni accreditate
Le istituzioni accreditate sono tenute a:
1. inserire sulla piattaforma PICA, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun corso accreditato:
○ una relazione completa sulle attività svolte;
○ un elenco dei dipendenti pubblici formati;
○ i dati quantitativi sugli open badge rilasciati.
2. Comunicare tempestivamente alla SNA, tramite la piattaforma PICA, eventuali variazioni relative ai requisiti di accreditamento.
3. Conservare per cinque anni e rendere disponibile, su richiesta della Commissione, la documentazione relativa all’assegnazione degli open badge.
L’inadempimento di questi obblighi può comportare la revoca dell’accreditamento.
Durata e rinnovo dell’accreditamento
L’accreditamento dell’istituzione ha validità triennale. L’istanza di rinnovo può essere presentata a partire da 60 giorni prima dell’inizio dell’ultimo trimestre di validità dell’accreditamento in corso. La procedura di rinnovo segue le stesse modalità previste per il primo accreditamento. La Commissione di valutazione può proporre al Presidente della SNA la revoca dell’accreditamento in qualsiasi momento, previo contraddittorio con l’istituzione interessata, nei seguenti casi:
● mancato possesso o perdita dei requisiti soggettivi;
● grave inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento;
● mancato possesso o perdita dei requisiti oggettivi delle attività formative.
La revoca dell’accreditamento dell’istituzione può comportare la revoca dell’accreditamento dei corsi. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente della SNA entro 30 giorni dalla proposta della Commissione.
La Segreteria tecnica comunica il provvedimento all’istituzione interessata e aggiorna l’elenco delle istituzioni e dei corsi accreditati sul sito web della SNA.
Disposizioni transitorie
Per il biennio di qualificazione 2023/2024, rimane valida la formazione realizzata e autocertificata in base ai criteri delle Linee Guida ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (Delibera n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022). È considerata valida anche la formazione avviata successivamente alla pubblicazione del Decreto SNA n. 22/2024, purché erogata entro il 31 dicembre 2024.