Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) ha introdotto importanti novità in merito allo scorporo e alla ribassabilità dei costi della manodopera negli appalti pubblici. L’articolo 41, comma 14, pur sancendo il principio generale di scorporo di tali costi dall’importo soggetto a ribasso, ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, generando un vivace dibattito giurisprudenziale.
Il nodo centrale della questione riguarda la possibilità per l’operatore economico di ribassare i costi della manodopera, pur essendo questi ultimi scorporati dall’importo a base di gara.
Secondo la lettura prevalente del Giudice Amministrativo, il divieto di ribasso non è assoluto, ma relativo. In altre parole, l’operatore economico può offrire un ribasso anche sui costi della manodopera, a condizione che riesca a dimostrare che tale riduzione deriva da una maggiore efficienza nella propria organizzazione aziendale.
A sostegno di questa interpretazione, la giurisprudenza richiama diverse argomentazioni:
- La previsione dell’art. 108, comma 9, che obbliga i concorrenti ad indicare in offerta i costi della manodopera, a pena di esclusione.
- La possibilità, sancita dall’art. 110, comma 1, di valutare l’anomalia dell’offerta anche in base ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente.
- Il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche, nonché la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione.
Fondamentali, in questo senso, sono anche le posizioni assunte da ANAC e MIT
Entrambe le Autorità, pur riconoscendo la ratio di tutela dei lavoratori sottesa alla norma, hanno chiarito che i costi della manodopera rientrano a pieno titolo nell’offerta economica e sono soggetti a verifica di congruità. In particolare, l’ANAC, nella delibera n. 528/2023, ha evidenziato come la possibilità di ribassare i costi della manodopera, se debitamente giustificata, costituisca espressione della libertà di iniziativa economica dell’operatore e non si ponga in contrasto con la tutela dei lavoratori.
In caso di ribasso sui costi della manodopera, l’offerta sarà soggetta a verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale sede, l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare la sussistenza di una più efficiente organizzazione aziendale, in grado di giustificare la riduzione dei costi.
A tal fine, non saranno ammesse giustificazioni basate sulla corresponsione di salari inferiori ai minimi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi.
La mancata indicazione dei costi della manodopera nel bando di gara, pur costituendo un’omissione, non determina l’automatica invalidità della procedura, ma richiede comunque all’operatore economico di formulare un’offerta rispettosa dei minimi salariali.
Particolare attenzione merita, infine, il caso del subappalto. Il nuovo Codice ha rafforzato il sistema di tutele dei lavoratori impiegati in subappalto, equiparandoli ai dipendenti dell’appaltatore principale. Ne consegue che l’operatore economico, in sede di offerta, dovrà indicare anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, dunque, pur introducendo una disciplina complessa, mira a contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con la libertà di iniziativa economica degli operatori. La corretta interpretazione delle norme in materia di scorporo e ribasso dei costi della manodopera richiede, tuttavia, un’attenta analisi del caso concreto, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalle Autorità competenti.