Parere di precontenzioso ANAC. L’autonomia delle stazioni appaltanti secondo il TAR Roma

Con la sentenza n. 14802 del 19 luglio 2024, il TAR Roma ha affrontato una questione importante inerente alla disciplina del parere di precontenzioso dell’ANAC, come ridefinita dall’art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. La pronuncia del Tribunale si concentra sull’impugnabilità del parere stesso e sull’autonomia decisionale delle stazioni appaltanti di conformarsi o meno a quanto stabilito dall’Autorità, delineando un quadro giuridico che valorizza l’autonomia delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

La disciplina del parere di precontenzioso

L’art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 ha riscritto la disciplina del parere di precontenzioso, già prevista dall’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016. Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla normativa è la possibilità per le stazioni appaltanti di non conformarsi al parere emesso dall’ANAC, purché tale decisione sia debitamente motivata entro un termine di quindici giorni dalla ricezione del parere stesso. Questo approccio mira a promuovere l’autonomia decisionale delle stazioni appaltanti, le quali devono tuttavia giustificare le ragioni del mancato adeguamento al parere. Inoltre, l’art. 12 del Regolamento ANAC n. 267/2023 specifica le modalità con cui le stazioni appaltanti devono procedere in caso di mancata conformità al parere, stabilendo l’obbligo di trasmettere il provvedimento motivato all’ANAC e alle altre parti interessate. Questo processo garantisce trasparenza e responsabilità nel rispetto delle decisioni amministrative.

Il caso esaminato dal TAR Roma

Nel caso specifico esaminato dal TAR Roma, la controversia nasce dall’adozione di un provvedimento da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il 9 dicembre 2023, con cui la stazione appaltante ha deciso di conformarsi al parere di precontenzioso emesso dall’ANAC (delibera n. 558/2023). In particolare, il RUP ha ordinato alla società aggiudicataria di sostituire l’impresa ausiliaria, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ANAC. Il consorzio interessato, tuttavia, ha impugnato esclusivamente il parere di precontenzioso dell’ANAC, senza estendere il ricorso anche al provvedimento del RUP, considerato l’atto concretamente lesivo. Tale scelta processuale ha portato il TAR Roma a dichiarare inammissibile il ricorso, sottolineando che, alla luce della normativa vigente, il parere di precontenzioso dell’ANAC non è autonomamente lesivo e non può quindi essere impugnato isolatamente.

L’autonomia decisionale delle stazioni appaltanti

La sentenza del TAR Roma ribadisce un principio fondamentale: il parere di precontenzioso dell’ANAC, pur rappresentando un’interpretazione autorevole delle questioni insorte durante le procedure di gara, non vincola in maniera assoluta le stazioni appaltanti. Queste ultime mantengono la facoltà di discostarsi dalle indicazioni dell’ANAC, a condizione che tale scelta sia accompagnata da una motivazione chiara e dettagliata. Questa autonomia decisionale è strettamente connessa alla responsabilità che le stazioni appaltanti assumono nel processo di affidamento degli appalti pubblici, un equilibrio che la normativa ha voluto mantenere per garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle gare pubbliche.
La sentenza n. 14802 del 2024 del TAR Roma fornisce un’interpretazione chiara e coerente della nuova disciplina del parere di precontenzioso dell’ANAC, evidenziando l’importanza di una corretta impugnazione degli atti amministrativi lesivi. Essa conferma che il parere dell’ANAC non è, di per sé, impugnabile se non in presenza di un atto conseguente che concretizzi un’effettiva lesione degli interessi dell’operatore economico coinvolto. Questo orientamento giurisprudenziale rafforza la posizione delle stazioni appaltanti nel processo decisionale, enfatizzando l’importanza di un approccio responsabile e motivato in tutte le fasi della procedura di affidamento.