Non è possibile pagare un appalto con beni materiali: Serve il partenariato pubblico-privato. Il parere dell’Anac

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in risposta alla richiesta pervenuta il 12 febbraio 2024 e acquisita al protocollo n. 21344, ha deliberato in data 5 giugno 2024 le seguenti considerazioni giuridiche sulla possibilità di pagare un appalto con beni materiali, anziché con denaro.

Contesto normativo e richiesta dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di acquistare un opificio dismesso vicino al centro storico della città per realizzare un parcheggio pubblico multipiano. La questione posta riguarda se il corrispettivo per i lavori di adeguamento e trasformazione dell’immobile possa essere pagato in parte in denaro e in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale. L’Amministrazione ha specificato che la fattispecie in esame deve essere ricondotta allo schema del contratto d’appalto e non alle disposizioni del partenariato pubblico-pubblico ai sensi dell’art.202 del d.lgs. 36/2022.

Evoluzione della normativa

In base al d.lgs. 163/2006, era possibile sostituire il corrispettivo in denaro di un contratto d’appalto con il trasferimento di proprietà di beni immobili pubblici. Questa normativa prevedeva espressamente che il bando di gara potesse includere tale opzione, trasformando il corrispettivo in una transazione immobiliare legata all’appalto pubblico.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, tale possibilità è stata limitata esclusivamente ai contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), regolati dall’art. 191 del predetto Codice. Questa norma ha mantenuto la possibilità di utilizzare beni immobili come corrispettivo, ma solo all’interno della disciplina del PPP.

Codice dei Contratti Pubblici 2023

Il d.lgs. 36/2023, attualmente in vigore, ha confermato questa impostazione normativa, restringendo ulteriormente l’utilizzo dei beni immobili come corrispettivo ai soli contratti di PPP, come specificato all’art. 202 del Codice. Questo articolo stabilisce che il bando di gara può prevedere il trasferimento di proprietà di beni immobili come corrispettivo solo nell’ambito del PPP, sottolineando la necessità di presentare garanzie fideiussorie adeguate e di ottenere le valutazioni necessarie in merito all’interesse pubblico.

Parere dell’ANAC

L’ANAC, richiamando la normativa vigente, ha concluso che non è possibile utilizzare beni materiali come corrispettivo per un contratto d’appalto. Questa possibilità è limitata esclusivamente ai contratti di PPP. Pertanto, l’Amministrazione comunale non può procedere come desiderato per il progetto di realizzazione del parcheggio pubblico multipiano.

Il parere dell’ANAC ribadisce l’importanza di seguire le normative vigenti in materia di contratti pubblici, sottolineando che ogni valutazione e decisione deve essere presa nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. Le amministrazioni devono quindi attenersi strettamente alle procedure previste per garantire la legittimità e la trasparenza delle operazioni.