Affidamento diretto e giudizio del TAR Milano: sentenza n. 1778 del 2024

Il TAR Milano, con la sentenza del 11 giugno 2024 n. 1778, ha confermato la legittimità della procedura di affidamento diretto adottata dal Comune di -OMISSIS– con determinazione n. 501 del 30 novembre 2023. Questa decisione offre un’importante chiarificazione sui meccanismi e i limiti dell’affidamento diretto sotto soglia, in particolare riguardo alla discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dell’operatore economico e alla valutazione delle offerte.

La procedura di affidamento diretto

L’affidamento diretto è stato deciso con determina n. 501 del 30 novembre 2023, in cui l’amministrazione ha manifestato l’intenzione di procedere senza la creazione di una graduatoria tra gli operatori partecipanti. La valutazione delle offerte, sia qualitativa che economica, è stata affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale ha il compito di esprimere un giudizio senza necessità di regolamentare il procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte né di rinviare alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

Normativa di riferimento e discrezionalità amministrativa

La sentenza del TAR sottolinea come, secondo il d.lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto consente alla stazione appaltante di operare discrezionalmente nella scelta dell’operatore economico, anche previa consultazione di più operatori. È previsto solo l’obbligo di motivare le ragioni della scelta (art. 17, c. 2), escludendo il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo evidenti manifestazioni di illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.

Il ricorso e i motivi di contestazione

Il ricorso presentato contestava che la procedura adottata fosse, in realtà, una gara negoziata secondo l’art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, piuttosto che un affidamento diretto come previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b). Tra le argomentazioni, si sottolineava l’adozione di una determinazione a contrarre, la trasmissione di lettere di invito a cinque operatori, la richiesta di specifici requisiti e la necessità di formulare offerte tecniche ed economiche, nonché la previsione di un sopralluogo obbligatorio

La decisione del TAR

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando che il Comune ha operato in conformità con l’art. 50, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. La procedura di affidamento diretto è stata correttamente adottata in considerazione dell’importo inferiore a 140.000 euro e la valutazione delle offerte è stata legittimamente affidata al RUP senza la necessità di una commissione giudicatrice o di una graduatoria finale. La sentenza del TAR Milano n. 1778/2024 ribadisce che l’affidamento diretto, anche con la consultazione di più operatori, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non necessita di trasformarsi in una procedura di gara. Questo approccio consente alle amministrazioni pubbliche di procedere con maggiore agilità nelle operazioni sotto soglia, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e motivazione delle scelte. La decisione sottolinea l’importanza della chiara indicazione normativa e della trasparenza nella gestione delle procedure di affidamento diretto.