Esclusione illegittima nelle gare pubbliche: la responsabilità della centrale di committenza

La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2544 del 15 marzo 2024, ha posto un importante precedente riguardo alla responsabilità in caso di esclusione illegittima nelle gare pubbliche. In particolare, si è chiarito che la responsabilità per tale errore non ricade sul Comune, bensì sulla Centrale di Committenza.

Contesto normativo

L’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce chiaramente le responsabilità della stazione appaltante all’interno delle procedure gestite dalla Centrale di Committenza. Tale norma attribuisce direttamente alla Centrale l’onere di rispettare il codice dei contratti pubblici, rendendola responsabile per le attività ad essa imputabili.

Responsabilità della centrale di committenza

La norma in questione pone sulla Centrale di Committenza l’onere del rispetto dei principi e delle regole del codice dei contratti pubblici. Pertanto, eventuali errori nell’esclusione di operatori economici dalle gare o nella procedura di aggiudicazione gravano direttamente sulla Centrale stessa.
La disposizione normativa si basa sul Considerando n. 69 della direttiva n. 24 del 2014, il quale sottolinea la necessità di attribuire responsabilità esclusiva alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle procedure di appalto. Questo significa che la Centrale è responsabile anche della legittimità delle procedure.

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che, nel caso di esclusione illegittima, l’onere risarcitorio ricade sulla Centrale di Committenza che ha gestito la procedura di gara. Nel caso esaminato, il Consorzio, responsabile della procedura di gara e della revoca dell’aggiudicazione, è stato ritenuto responsabile del danno subito.

Tale sentenza, dunque, delinea chiaramente le responsabilità della Centrale di Committenza nelle procedure di gara pubblica. La pronuncia costituisce un importante riferimento per la corretta gestione delle gare e per l’attribuzione delle responsabilità in caso di errori o illegittimità.