Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 13 febbraio 2024 n. 1439, ha fornito una chiara e puntuale interpretazione in merito al principio della gerarchia delle fonti e all’interpretazione della lex specialis di gara. L’analisi della questione è di fondamentale importanza per comprendere le modalità corrette di interpretazione delle clausole contrattuali nelle procedure d’appalto.
Contesto normativo e gerarchia delle fonti
Il cuore della questione ruota attorno all’art. 7 del capitolato speciale. Questa disposizione, pur richiamando le indicazioni da inserire nell’offerta tecnica, non può fornire supporto alla tesi difensiva. Il motivo principale è il suo inevitabile rinvio all’art. 9 del disciplinare di gara. Il Consiglio di Stato sottolinea che il disciplinare rappresenta la fonte primaria cui fare riferimento, in ottemperanza al principio della gerarchia delle fonti.
Il principio della gerarchia delle fonti è essenziale nelle procedure evidenziali. Esso attribuisce al bando la definizione delle regole di gara, al disciplinare l’enumerazione dei dettagli procedurali, e al capitolato l’integrazione delle disposizioni del bando, specialmente per gli aspetti tecnici. Questa gerarchia contribuisce a delineare il vincolo contrattuale nel rispetto dell’autonomia delle diverse fonti normative (Cons. Stato, V, 30 agosto 2022, n. 7573).
Manipolazione della Lex Specialis di gara
La tesi presentata è stata correttamente qualificata come una manipolazione integrativa dell’art. 9 del disciplinare di gara. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha agito con sagacia nel conformarsi all’orientamento giurisprudenziale costante. Tale orientamento sottolinea l’applicazione delle norme in materia di contratti, privilegiando il criterio letterale e quello sistematico (artt. 1362 e 1363 Cod. civ.). L’interpretazione integrativa, volta a evidenziare significati impliciti o inespressi, è esclusa.
Criteri interpretativi e principio di favor partecipationis
Il Consiglio di Stato richiama il principio di interpretazione delle clausole della lex specialis di gara. Tale interpretazione deve basarsi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. In presenza di evidenti ambiguità, il principio di favor partecipationis impone di scegliere il significato più favorevole al concorrente. La giurisprudenza citata dal Consiglio di Stato conferma che l’interpretazione deve fondarsi sulla lettera della norma, escludendo interpretazioni integrative. Questo principio è cruciale per garantire chiarezza e parità di trattamento tra i partecipanti.
Esclusione espressa e implicita nel bando di gara
La giurisprudenza riconosce che, anche in assenza di un’esclusione espressa nel bando di gara, la clausola di esclusione può emergere chiaramente da elementi essenziali di partecipazione indicati in modo palese e univoco. La mancanza di questi elementi essenziali comporta inevitabilmente l’esclusione dalla gara. La sentenza del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2024 n. 1439 rappresenta un chiaro orientamento sulla gerarchia delle fonti e sull’interpretazione delle clausole nelle procedure d’appalto. La sua importanza risiede nella salvaguardia dei principi di chiarezza, imparzialità e parità di trattamento tra i concorrenti, contribuendo a consolidare l’affidabilità e l’equità nei processi di gara pubblica.