Il TAR Catania, con la sentenza n. 478 del 07.02.2024, offre importanti spunti di riflessione sull’applicazione dell’art. 54 del D.LGS. 36/2023, che disciplina l’esclusione automatica e la verifica facoltativa di anomalia nei contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Esclusione automatica e anomalia delle offerte
L’art. 54 del D.LGS. 36/2023 delinea le disposizioni relative all’aggiudicazione, mediante il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea senza interesse transfrontaliero certo.
Il primo comma dell’articolo sancisce la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, in deroga all’articolo 110, l‘esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tuttavia, tale meccanismo è escluso per le forme di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa.
Il secondo comma innova rispetto alla disciplina precedente introducendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere, negli atti di indizione della procedura, sia l’opzione per l’esclusione automatica delle offerte anomale sia il metodo matematico di determinazione della soglia di anomalia, scelto tra quelli indicati nell’allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023.
L’applicazione pratica
Analizzando la lettera di invito pubblicata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, emerge che, per specifici aspetti del servizio oggetto di affidamento, la verifica di anomalia dell’offerta è soggetta all’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023. Questo rende facoltativa la verifica di anomalia, senza l’obbligo di indicare il metodo di calcolo della soglia di anomalia negli atti di gara.
Discrezionalità delle stazioni appaltanti e ruolo del giudice amministrativo
La giurisprudenza amministrativa sottolinea la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta di procedere o meno alla verifica facoltativa. Il giudice amministrativo può sindacare questa decisione solo in caso di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
La valutazione di anomalia mira a determinare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione dell’appalto. Tale valutazione è espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di illogicità manifesta o ragionevolezza.
La sentenza del TAR Catania conferma il ruolo chiave dell’art. 54 nella gestione delle offerte anomale nei contratti sotto soglia, garantendo alle stazioni appaltanti la flessibilità necessaria per valutare l’affidabilità delle offerte. La decisione del giudice amministrativo di non procedere alla verifica facoltativa è riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, soggetta a sindacato solo in presenza di irragionevolezza o errore di fatto manifesto.
La normativa evidenzia l’importanza della coerenza tra il contenuto delle offerte e la capacità dell’impresa di eseguire il contratto correttamente. La giurisprudenza si orienta a favore di una valutazione globale e sintetica, evitando un eccessivo scrutinio delle singole voci di prezzo.
In conclusione, la sentenza fornisce ulteriori indicazioni sull’applicazione pratica dell’art. 54, confermando la necessità di bilanciare la flessibilità dell’amministrazione con la tutela dell’interesse pubblico nella corretta esecuzione dei contratti.