Decisione TAR Palermo: ribasso costi manodopera gare pubbliche

Nel contesto delle gare pubbliche, la corretta interpretazione dell’articolo 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023, è al centro di una recente decisione del TAR Palermo (19.12.2023 n. 3787). La questione principale riguarda la “ribassabilità” dei costi della manodopera e la legittimità del ribasso complessivo sull’intero prezzo a base d’asta.

Dubbi sulla “scorporazione” dei costi

La ricorrente ha sollevato dubbi sulla conformità dei documenti di gara rispetto all’articolo 41, sostenendo che i costi della manodopera non sono stati adeguatamente “scorporati” dall’importo soggetto al ribasso. Tuttavia, il Collegio del TAR Palermo ha respinto tali censure, sottolineando la chiara distinzione tra le componenti ribassabili e non ribassabili nell’importo complessivo dell’appalto.

Precisione nei documenti di gara

Il bando, il disciplinare e il capitolato delineano con precisione le voci di costo ribassabili, come nel caso del servizio di mensa scolastica, e quelle non ribassabili, tra cui gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera. Nonostante il ribasso sia espresso in percentuale sull’importo a base d’appalto, che include i costi della manodopera, ciò non implica uno scorporo automatico di tali costi dalla base d’asta.

La decisione del TAR Palermo

La decisione del TAR Palermo sottolinea che l’articolo 41, comma 14, consente all’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, anche senza lo scorporo dei costi della manodopera. La natura non ribassabile di questi costi non impone implicitamente uno scorporo dalla base d’asta.

La Lex Specialis e l’importo a base d’asta

Contrariamente all’interpretazione della ricorrente, la lex specialis non ha optato per lo scorporo automatico dei costi della manodopera, fissando esplicitamente l’importo a base d’asta, inclusi tali costi. L’importanza di questa decisione risiede nella coerenza con l’impianto generale della normativa, che mira a bilanciare la necessità di scorporare i costi della manodopera dal ribasso con la possibilità per gli operatori economici di dimostrare efficienza organizzativa.

In conclusione, la sentenza del TAR Palermo del 19.12.2023 n. 3787 fornisce chiarezza sull’applicazione dell’articolo 41 D.LGS. 36/2023, confermando la validità di una soluzione che, seppur apparentemente distonica, rispetta l’intento normativo di bilanciare la non ribassabilità dei costi della manodopera con la flessibilità per gli operatori economici di dimostrare efficienza organizzativa.