Un problema particolarmente attuale nel settore degli appalti pubblici è quello della concreta esigibilità dei crediti che derivano dai SAL straordinari emessi dalle stazioni appaltanti per compensare l’incremento dei costi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2023 e ciò per effetto del disposto dell’art. 26 del d.l. 50/2022.
Il problema si è posto perché la norma indica quali fonti finanziarie cui attingere le risorse necessarie per far fronte a pagamento di tali SAL straordinari, innanzitutto le somme a disposizione dell’ente, per lo stesso intervento, le somme derivanti da ribassi d’asta o quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. Se tali fonti non riescono a coprire, in tutto o in parte, il fabbisogno finanziario la norma prevede il ricorso ad un apposito fondo istituito presso il MIT, da azionare mediante apposita istanza da parte della stazione appaltante.
Nella realtà si è verificata più volte che le stazioni appaltanti, a fronte dell’emissione dei SAL straordinari e per giustificare il loro mancato pagamento, hanno eccepito di aver esaurito le proprie fonti finanziarie e di non aver ancora ottenuto l’erogazione delle risorse dal fondo statale.
Questa eccezione potrebbe paralizzare l’esigibilità del credito?
A nostro avviso no.
Il diritto soggettivo all’aggiornamento dei prezzi, in quanto parte del corrispettivo dovuto ex lege all’appaltatore per i lavori eseguiti e certificati, sussiste indipendentemente dal reperimento delle risorse necessarie a farvi fronte, essendo correlato ad un corrispondente obbligo della Stazione appaltante al pagamento delle somme dovute.
Si ritiene quindi che, anche laddove non sussistano somme proprie della SA a disposizione (quali ribassi d’asta, accantonamenti ecc.) il credito sia comunque esigibile decorsi i 30 gg dall’emissione del SAL, e che la Committente, in caso di mancata reperibilità delle risorse ed in attesa dello stanziamento a valere sul Fondo ministeriale, sia comunque tenuta al relativo pagamento; ad es. ciò sarebbe possibile per gli Enti Locali attraverso la contrazione di debiti fuori bilancio.